INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE

Pagina in continuo aggiornamento (ultima modifica 07 marzo 2024)

Informiamo che sono state introdotte nuove agevolazioni tariffarie a beneficio delle utenze maggiormente colpite dall’alluvione, come indicato dalla delibera ARERA n. 565/2023/R/com del 30 novembre 2023, modificata ed integrata dalla delibera 10/2024 del 30 gennaio 2024.

Le agevolazioni si applicano esclusivamente  alle utenze alluvionate i cui immobili siano risultati compromessi nella loro integrità funzionale (sulla base delle casistiche indicate nell’art. 3 lettere a) e b) della delibera 565/2023, modificate ed integrate dalla delibera Arera 10/2024, e, per le sole utenze non domestiche, l’ordinanza n. 11 del 25 ottobre 2023 lettere a), b), c) e d)) previo invio di comunicazione entro il 30 giugno 2024, e consistono nella riduzione della tariffa rifiuti, corrispondente al costo dei mesi da maggio a ottobre 2023, in base ai giorni di attività dell’utenza in tale periodo.

Per beneficiare dell’agevolazione sopra indicata occorre presentare nuova richiesta (CLICCA QUI per scaricarla) ENTRO IL 30 GIUGNO 2024 e rispettare uno dei seguenti criteri*:

  • (se utenza domestica) l’abitazione è risultata compromessa nella sua integrità funzionale sulla base o di un’ordinanza di sgombero, o di un ordine di evacuazione oppure di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, ovvero di una documentazione del comune che, come specificato nella delibera 10/2024 del 30 gennaio 2024, attesti in modo puntuale la compromissione dell’integrità funzionale della singola abitazione interessata;
  • (se utenza non domestica) la sede è risultata compromessa nella sua integrità funzionale sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea.

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*Nel dettaglio è possibile di seguito consultare l’articolo 3 della delibera 565 del 30 novembre 2023 di ARERA, modificato ed integrato dalla delibera 10/2024 del 30 gennaio 2024, e, per le sole utenze non domestiche, l’ordinanza n. 11 del 25 ottobre 2023:

1) Art. 3 delibera 565/2023 comma a):

– in caso di utenze e/o forniture domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al P.R 445/00 attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente di competenza, ovvero di una documentazione del comune che, come specificato nella delibera 10/2024 del 30 gennaio 2024, attesti in modo puntuale la compromissione dell’integrità funzionale della singola abitazione interessata.

2) Art. 3 delibera 565/2023 comma b):

-in caso di forniture e/o utenze non domestiche, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 554/00 attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea):

a) la ricostruzione in sito dell’immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione;

b) la delocalizzazione, all’interno della regione, se necessario, previa demolizione dell’immobile ad uso produttivo distrutto, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile;

c) la delocalizzazione temporanea per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell’immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali, che non consentono una immediata ripresa delle attività produttive e/o agricole.

d) l’integrale ripristino strutturale e funzionale dell’immobile ad uso produttivo danneggiato limitatamente ai danni a:

    1. elementi strutturali verticali e orizzontali;
    2. finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
    3. serramenti interni ed esterni;
    4. impianti tecnologici, di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete informatica estendibile anche a dispositivi periferici condivisi (ad esempio LAN);
    5. pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all’attività economica e produttiva (ad esempio: magazzini), ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unità strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e successive modificazioni ed integrazioni). In fase di presentazione dell’istanza dovrà essere specificato l’eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all’attività economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo.

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Consulta le FAQ dedicate alle “Informazioni fatturazione alluvione 2023” QUI.