SE L’INTESTATARIO DELLA TARIFFA RIFIUTI MUORE, COSA DEVO FARE?

Quando l’intestatario di un’utenza domestica viene a mancare, qualora vivesse da solo, gli eredi diventano i detentori di oneri e diritti sull’immobile del defunto.
Per chiudere il contratto rifiuti, occorre rivolgersi allo sportello Alea Ambiente entro 90 giorni dal decesso, per riconsegnare i contenitori per il porta a porta, portando con sè un documento che attesti la chiusura degli allacciamenti di acqua, gas e energia elettrica e il modulo per la variazione dell’utenza compilato, scaricabile QUI

Il presupposto, quindi, per la chiusura dell’utenza rifiuti è la piombatura dei contatori di acqua, gas e luce, oltre naturalmente alla restituzione dei contenitori. Se anche solo una di queste utenze resta attiva, non è possibile chiudere il contratto rifiuti, come previsto dalla vigente normativa. Qualora gli eredi (o un loro delegato) non comunichino la variazione ad Alea Ambiente, trascorsi i 90 giorni dal decesso, viene applicata all’immobile d’ufficio la tariffa per immobile “senza residenti”, cosiddetta “seconda casa”, partendo dal presupposto che l’abitazione sia ancora utilizzata dagli eredi e che, quindi, sia soggetta alla produzione di rifiuti urbani.